riduzione valore nominale quota di cooperavita, deliberata con le maggioranze statutarie


 

Not. Barbara Pastorini

bpastorini@notariato.it

26.02.2002

 

Devo verbalizzare una delibera assembleare di società cooperativa a responsabilità limitata portante riduzione del valore nominale di ciascuna quota dagli attuali euro 25,83 ad euro 25,00.

 

Da una breve ricerca in dottrina ed in giurisprudenza è risultata una tesi secondo cui la modifica dello statuto di una cooperativa possa essere disposta solo con votazione unanime (Trib. Roma 02.05.1981; Bassi, 1988), poichè, dato il carattere della società, verrebbero sempre compromessi i diritti personali dei soci.

 

Che cosa ne pensate in relazione a quanto devo verbalizzare, posto che lo statuto omologato della cooperativa in oggetto prevede per qualsiasi delibera dell'assemblea straordinaria la maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati?

 

 


Not. Paolo Dell'Anna

pdellanna@notariato.it

26,27.02.2002

 

Puoi tranquillamente verbalizzare con le maggioranze previste nello statuto, purche' non modifichi i diritti di ciascun socio in ordine alle quote da ciascuno posseduto, rispettando le precedenti proporzioni.

 

A conforto della possibilità di procedere nel senso di cui innanzi, è l'opinione bastevolmente fondata, che per le variazioni di capitale (in aumento o in diminuzione - qual'è il caso che ne occupa) in una società cooperativa, in funzione della variabilità del capitale stesso, sono inapplicabili  tutte le norme delle societè che presuppongono un capitale fisso ed in particolare:

 

1.      le variazioni di capitale con costituiscono modificazioni dell'atto costitutivo.

Invero, solo ad esclusiva tutela dei terzi contraenti è previsto che gli amministratori trimestralmente depositino presso il registro delle imprese l'elenco delle variazioni dei soci a responsabilità illimitata o limitata plurima (art. 2520, c. 3, c.c.);

 

2.      la riduzione del patrimonio sociale per perdite a meno di due terzi non comporta l'obbligo della reintegrazione del capitale a pena di scioglimento.

Infatti, la società cooperativa si scioglie solo per la perdita integrale del capitale (art. 2539, c.c.): in tale senso: Silvio D'Andrea - Società- Manuali de "Il Sole 24 ore p. "; nonchè Tribunale di Vicenza 19.06.1984, per il quale :"La deliberazione di modifica del capitale sociale (di una società cooperativa) non va iscritta nel registro delle imprese”;

 

3.      non v'è obbligo di inserimento nella corrispondenza e negli atti delle società cooperativa dell'ammontare del capitale sociale.

 

Il riferimento alla sentenza Trib. Roma 02.05.1981, non può esaurirsi se non nei casi in cui è presa in esame una società coooperativa che ha la finalità  di agevolare i soci nelle loro economie individuali, mediante la prestazione di beni e servizi (Codice dei consorzi e delle cooperative annotato con la giurisprudenza a cura di L.F. Paolucci e Adriano Di Pietro) vol. primo p.96)  o allorquando le modifiche incidano sul diritto del socio alle prestazioni mutualistiche, come quelle riguardanti i suoi requisiti soggettivi o quelle riguardanti l'oggetto sociale; ed in ultima analisi a quelle riguardanti le prestazioni accessorie previste dall'atto costitutivo a carico del singolo socio, la cui efficacia è sicuramente condizionata al consenso di tutti i soci.

 

Il tutto nell'ottica che i conferimenti attribuiscono i diritti sociali, ma, a differenza delle società lucrative, il conferimento non è remunerato mediante l'attribuzione di diritti sociali in proporzione al valore dei beni  conferiti (leggasi: quota posseduta).